Per il traforo si fece ricorso alle tecniche più recenti (impiego di dinamite). Le condizioni di lavoro però furono talmente pessime che durante la sola costruzione della galleria in quota persero la vita 177 operai.
Nella Svizzera romanda, l'interesse per le trasversali alpine fu logicamente catturato maggiormente dalla costruzione della galleria del Sempione, inaugurata però solo nel 1906. E tuttavia, snche per la Gazette de Lausanne l'apertura del tunnel del Gottardo il 26 maggio 1882 una notizia degna della prima pagina.
In occasione del cinquantenario dell'inaugurazione Hans Etter, membro della direzione generale delle FFS, ricordò sulla Schweizer Illustrierte Zeitung le difficoltà incontrate per il finanziamento della linea del Gottardo e il contributo decisivo fornito daa Germania e Italia: sulla base del trattato internazionale del 15 ottobre 1869, il contributo italiano fu pari a 45 milioni di franchi, quello svizzero e quello tedesco a 20 milioni ciascuno. Escher si procurò altri 102 milioni presso un gruppo finanziario tedesco.
L'intimo legame tra la fondazione del Credito svizzero, l'odierno Credit Suisse, fondato da Escher nel 1856, e il finanziamento della ferrovia del Gottardo, il principale lascito dello stesso Escher, è illustrato da Bernard Wuthrich sul Journal de Genève del 14 giugno 1997.
Quando nel 1902 cinque grandi compagnie ferroviarie e diverse società più piccole furono nazionalizzate e riunite nelle Ferrovie federali svizzere (FFS), la Ferrovia del Gottardo non entrò a farne parte. Solo con la convenzione del Gottardo del 1909, Svizzera, Italia e Germania trovarono un'intesa per compensare la perdita della partecipazione al capitale e agli utili della Ferrovia del Gottardo da parte dei due Paesi limitrofi con vantaggi tariffari nel traffico di transito a loro favore.
In Svizzera, la conclusione di questo accordo fu interpretata come una limitazione della sovranità nazionale. Il malumore che ne derivò portò all'approvazione, nel 1921, dell'iniziativa popolare «per sottoporre al referendum i trattati internazionali» (art. 141 cpv. 1d della Costituzione federale vigente).